Statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Le Sentinelle onlus - Castel Volturno
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Denominazione
E’ costituita con la sede in Castel Volturno l’Associazione denominata “Le Sentinelle”
“Le Sentinelle” – di Castel Volturno - organizzazione non commerciale e non lucrativa di utilità sociale (Onlus), di seguito detta Associazione.
L’Associazione:
• Persegue esclusivamente finalità di difesa, controllo, ripristino della salubrità ambientale e territoriale. In tale senso svolgerà un’attività di tutela dell’ambiente;
• Sviluppo, ideazione e messa in cantiere di progetti pertinenti la promozione e lo sviluppo economico delle aree riserva di Castel Volturno;
• Non distribuisce, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
• Impegna gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse;
• I soci e la stessa associazione potranno consociarsi alle associazioni a scopo ambientalistiche nazionali riconosciute che preludono gli stessi obbiettivi;
• In caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, in parte alle associazioni locali iscritte con scopi ambientali e in parte ad associazioni ambientaliste nazionali. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n°460. L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 Sede
L’Associazione intende istituire la propria sede provvisoriamente in Castel Volturno in via Parco a Mare n.14
Art. 3 Oggetto e Scopo
L’Associazione è apartitica e persegue: La conservazione della diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi, la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali sin da ora e nel lungo termine, per il beneficio di tutta la vita sulla terra, la lotta all’inquinamento e la formazione culturale e scientifica, la sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche ambientali, la ricerca scientifica nel campo della tutela dell’ambiente, la gestione diretta di aree di interesse naturalistico anche attraverso interventi di infrastrutturazione e riqualificazione, la gestione diretta anche di strutture accessorie esterne all’area ente parco riserva foce del Volturno per le spiagge ed entroterra, la tutela giuridica e giudiziaria dell’ambiente, la proposta di normative e regole amministrative sulle tematiche di tutela ambientale ed attività volte a coinvolgere ed orientare le istituzioni, le forze sociali ed economiche verso legislazioni, programmi, accordi, progetti etc. coerenti con le finalità qui espresse, le attività di formazione e di educazione finalizzata alla conoscenza ed alla tutela dell’ambiente, la promozione e sostegno della partecipazione attiva e volontaria di tutti i cittadini ai propri programmi e alla difesa dell’ambiente.
L’Associazione di volontariato opera nel territorio di Castel Volturno e con riferimento alle superfici territoriali dell’Ente Riserva foce del Volturno (Oasi dei Variconi) e spiagge della riviera domiziana, nonché luoghi naturalistici dell’entroterra.
Art. 5 Patrimonio ed Entrate.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione mediante qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
• contributi e libere donazioni dei soci e dei privati;
• contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
• contributi di organismi internazionali;
• donazioni;
• introiti derivanti da convenzioni (a titolo di rimborso spese);
• raccolte pubbliche di fondi.
L’Associazione non può accettare finanziamenti o donazioni da enti, Associazioni, società i cui fini siano in contrasto con i principi dell’Associazione.
L’Assemblea può approvare l’autofinanziamento per far fronte a spese straordinarie.
TITOLO II - ASSOCIATI
Art. 6 Soci
Sono soci le persone o gli enti che riconoscendosi negli scopo dell’Associazione ne fanno richiesta all’Assemblea dei soci tramite espressa domanda e che siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione pari ad un importo minimo di 10 euro. Ciascun aderente ha diritto a partecipare attivamente alla vita dell’Associazione, a conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare lo scopo sociale. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo, è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
I soci (possono tesserarsi anche al WWF ITALIA, Legambiente, EBN Italia, ecc) e si distinguono in:
a) Soci fondatori: coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo;
b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all’Associazione e sono in regola con il pagamento delle relative quote;
c) Soci sostenitori: coloro che contribuiscono con versamenti in denaro o altri servizi;
d) Soci onorari: coloro che per il prestigio personale o per autorità nell’attività pubblica contribuiscono agli scopi dell’Associazione: vigili, carabinieri, poliziotti, consiglieri comunali, rappresentanti istituzionali, ecc.
e) L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. I soci hanno l’obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
In presenza di inadempienza degli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, il socio può essere escluso con delibera motivata dal Consiglio direttivo. Nel caso in cui l’escluso non ne condivida le ragioni, può adire all’Arbitrato di cui al presente statuto. In tal caso l’efficacia dell’esclusione è sospesa fino al pronunciamento.
Art. 7 Incompatibilità e conflitto di interessi.
Non può candidarsi né ricoprire cariche associative il socio che:
a) ricopra incarichi consiliari, di rappresentanza istituzionale, esecutivi o fiduciari in partiti, organizzazioni politiche e sindacali ed enti territoriali e locali, elettivi e non;
b) sia candidato a competizioni elettorali di qualsiasi genere;
c) svolga attività in conflitto di interessi con l’Associazione di volontariato;
TITOLO III - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 8 Organi dell’Associazione
• l’Assemblea dei soci;
• il Consiglio Direttivo e i soci fondatori che hanno diritto al controllo;
• il Presidente che svolge prettamente funzioni di rappresentanza legale e di rappresentanza dell’immagine dell’associazione;
Tutte le cariche sociali sono elettive e assunte a titolo esclusivamente gratuito.
Art. 9 L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. Può espletare progetti, avanzare proposte, votare decisioni e nel contempo elaborare progetti. Ogni espressione di sovranità deve essere condivisa dai soci fondatori e dai soci dell’Assemblea. Le Associazioni e i gruppi iscritti all’Associazione saranno rappresentati da una o due persone da loro nominati.
L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente e i soci fondatori che la convocano: in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio Inoltre, ogniqualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante l’invio via mail (o mediante altre forme di comunicazione scritta per coloro che non ne sono provvisti) a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo, almeno 15 giorni prima del giorno previsto. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e la sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. Gli avvisi verranno comunicati via Sms o email. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
• discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo, definisce il programma generale annuale di attività rapportandosi con i soci fondatori, procede alla nomina del Presidente (che fa parte integrante del CD), dei Consiglieri (determinando previamente il numero dei componenti del CD), discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione, delibera sulle responsabilità dei consiglieri, discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 10 Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di tre (3) a un massimo di dieci (10) membri. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri ai fini della gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. I soci fondatori possono eleggere dei propri rappresentanti all’interno del Consiglio Direttivo per un numero massimo di (3).
Nello specifico:
• elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca, nomina il tesoriere e il segretario generale, attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea, predispone all’Assemblea il programma annuale di attività, presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso. Conferisce procure generali e speciali, assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni, propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali, riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci, ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente, delibera in ordine all’esclusione dei soci. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
Art. 11 Il Presidente e il Vice Presidente.
Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
Ha la firma sociale sia per le operazioni di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’organizzazione. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del consiglio direttivo .
Può delegare temporaneamente le sue funzioni al segretario generale o ad altro membro del consiglio direttivo. Il presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa nei suoi confronti dalla maggioranza di due terzi dell’assemblea dei soci . In quest’ultimo caso l’intero consiglio direttivo decade e l’assemblea dei soci deve procedere alla nomina a nuovo di tutte le cariche elettive. In caso di sue dimissioni, il presidente convoca un’assemblea dei soci alla quale può proporre, in accordo con il Consiglio Direttivo, un altro socio come candidato all’elezione a nuovo presidente dell’Associazione. Se non è proposto alcun nominativo, o in mancanza di accordo tra i membri del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio Direttivo decade e l’assemblea dei soci deve procedere alla nomina a nuovo di tutte le cariche elettive.
Il Vicepresidente svolge, per assenza, impedimento o cessazione del Presidente, tutte le funzioni del Presidente.
Art. 12 Il Segretario Generale
Il Segretario Generale organizza e sovrintende l’attività dell’Associazione e coordina l’attività di gruppi, settori e sedi secondarie secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo. Il Segretario Generale cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa nei suoi confronti dalla maggioranza del 50%+1 dell’Assemblea dei soci, che in quest’ultimo caso eleggono un nuovo Segretario Generale. In caso di dimissioni del Segretario Generale il Presidente convoca un’Assemblea dei soci alla quale può proporre, in accordo con il Consiglio Direttivo, un altro socio come candidato all’elezione a nuovo Segretario Generale dell’Associazione. Se non è proposto alcun nominativo, o in mancanza di accordo tra i membri del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio Direttivo decade e l’Assemblea dei soci deve procedere alla nomina a nuovo di tutte le cariche elettive.
Art. 13 Il Tesoriere
Il Tesoriere è custode del patrimonio dell’Associazione e l’amministra su mandato del Presidente e del Segretario Generale. Cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone da un punto di vista contabile il bilancio. Ha potere di firma disgiunta per l’amministrazione ordinaria del patrimonio dell’Associazione. Il tesoriere cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa nei suoi confronti dalla maggioranza di due terzi dell’Assemblea dei soci, che in quest’ultimo caso eleggono un nuovo Tesoriere. In caso di dimissioni del Tesoriere il Presidente convoca un’Assemblea dei soci alla quale può proporre, in accordo con il Consiglio Direttivo, un altro socio come candidato all’elezione a nuovo Tesoriere dell’Associazione. Se non è proposto alcun nominativo, o in mancanza di accordo tra i membri del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio Direttivo decade e l’Assemblea dei soci deve procedere alla nomina a nuovo di tutte le cariche elettive.
Art. 14 Il Portavoce
E’ un membro indipendente con mandato a tempo indeterminato. Tale ruolo sarà ricoperto da Massimiliano Ive. Il portavoce ha l’incarico di creare e mantenere i rapporti con le istituzioni, i media, i mezzi di comunicazione e le realtà socio economiche nei territori dove opera l’Associazione. Non potrà espletare il diritto di voto all’interno delle assemblee o ricoprire ruoli associativi all’interno del CD, ma dovrà rappresentare i verdetti, le decisioni e i lavori del gruppo associativo.
Art. 15 Collegio arbitrale
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci, ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d’appello di Napoli, il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che vi abbia provveduto.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16 Libri dell’Associazione
L’Associazione al fine di gestire ordinatamente le attività degli organi sociali e i rapporti con i soci e di
garantire la trasparenza e la democraticità della struttura, è dotata dei seguenti libri sociali:
• Libro soci
• Libro dei verbali delle assemblee
• Libro dei verbali del Consiglio Direttivo
• Libro degli inventari
• Libro giornale
I libri dell’Associazione sono visibili ai soci che ne fanno istanza, le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.
Art. 17 Bilancio
Ogni anno devono essere redatti, a cura del CD, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all’approvazione dell’assemblea (entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio) che deciderà a maggioranza dei voti. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l’anno solare. Nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione, il bilancio rimane depositato a disposizione dei soci presso la sede dell’Associazione.
Art. 18 Avanzi di Gestione
All’Associazione è vietato distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo imposizioni di legge o devoluzione ad altra Onlus. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
Art. 19 Scioglimento
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio per il 50% della quota alle organizzazioni ambientalistiche nazionali e la restante parte alle associazioni locali partecipanti al progetto dell’associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 l.23 dicembre 1992 n° 662.Art. 19 Legge applicabile. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme in materia contenute nel codice civile ovvero al D.lgs. 460/97 “ Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.
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